Nell’indifferenza mediatica generale il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto che recepisce la direttiva servizi europea [2006/123/CE]; al suo interno è contenuta la parte relativa alle rivendite di giornali [articolo 71 del testo] che viene riportato integralmente al fondo del testo.
Si tratta per ora dell’approvazione in via preliminare del decreto di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è fissato al 28 dicembre 2009.
In pratica, mentre si dichiara sostanzialmente di continuare per il 2010 con le prebende all’editoria, si recepisce solamente una parte delle raccomandazioni dell’Antitrust sul tema, applicando, in caso di approvazione definitiva del testo, solo la parte relativa alle edicole e tralasciando di intervenire sul resto della filiera. I richiami dell’Autorità alle disefficienze della rete di distribuzione nel suo insieme ed alla necessità di revisione di sedicenti pubblicazioni editoriali, che pur non essendolo ingolfano il sistema e godono di sovvenzioni statali, sono molteplici e di straordinaria chiarezza ma non vengono considerate.
Le edicole, gli edicolanti, soggetto debole della catena vengono duramente colpiti da questo provvedimento governativo unilaterale perchè evidentemente, al contrario di altre categorie, frammentati, disuniti e mal rappresentati sono incapaci di reagire all’ennesima mannaia che si abbatte sulle loro imprese. Testimonianza di una debolezza contrattuale sancita dal silenzio degli organi di informazione assolutamente disinteressati [se non avversari] paradossalmente alle sorti di quello che continua ad essere il canale di sbocco delle loro pubblicazioni.
La morte silenziosa di circa 38mila nuclei familiari è temporaneamente funzionale, da un lato, ad un governo quale quello attuale incentrato solo sui poteri forti e, dall’altro lato, a degli stati generali dell’editoria tanto malinconici quanto “scaricabarile”.
Il terreno su cui le relazioni di potere operano è principalmente costruito attorno a globale e locale ed è organizzato attorno a reti, non a singole unità. Le reti sono molteplici e le relazioni di potere sono specifiche di ciascuna. Una norma fondamentale di esercizio del potere, comune a tutte le reti, è l’esclusione dalla rete [Cit.]. L’aver vissuto troppo a lungo in questa condizione, non informatizzati, rannicchiati ciascuno nel proprio chioschetto, è la naturale causa di questo regalo natalizio.
A nessuno importa che l’ Authority ricordi come: “È cruciale che la revisione delle modalità di funzionamento del sistema sia compiuta in modo organico, con l’intento di rimuovere, per quanto possibile, tutte le restrizioni o anomalie che vincolano ingiustificatamente l’efficiente svolgimento dell’attività distributiva. L’esperienza di parziale liberalizzazione dell’attività di rivendita avviata nel 1999 ha mostrato che il pieno successo di simili iniziative richiede l’applicazione di un pacchetto integrato di misure tra loro coerenti e orientate allo stesso obiettivo”.
E’, purtroppo, anche questo il prezzo da pagare quando si vive in una nazione in cui pretestuosamente si confonde troppo spesso concetti quali la liberalizzazione e la libertà finendo, inevitabilmente, per travisare e tradire entrambi.

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Art. 71
Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica
1. All’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le parole “sono autorizzati alla vendita di” sono sostituite da “possono vendere”.
2. Al dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le parole “al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni” sono sostituite dalle parole “alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.241”.
3. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La dichiarazione di inizio attività deve contenere altresì l’impegno a rispettare le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo nonché le modalità di vendita di cui all’articolo 5.” .
4. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le parole “possono essere autorizzate” sono sostituite da “possono presentare la dichiarazione di inizio di attività”.
5. All’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 5 è abrogato.
6. All’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 6 è sostituito dal seguente: “ Resta ferma la necessità di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica con particolare riguardo alla necessità di favorire l’accesso all’informazione e garantire la fruizione del servizio. In ogni caso, eventuali limitazioni alle nuove aperture possono essere correlate esclusivamente alla finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. A tal fine sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. Esclusivamente con riferimento alle disposizioni del presente comma i comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle nuove aperture”.
7. All’articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 la parola “autorizzazione” è sostituita da “dichiarazione di inizio di attività”.
8. All’articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo il comma 2, inserire il seguente: “2bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti vendita”.
9. L’articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 è abrogato.
10. All’articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416 dopo il comma secondo inserire il seguente: “Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti vendita”.
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“Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza” – Thomas Jefferson
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